By Dop Italian Food on Wednesday, 06 May 2015
Category: Olive oil PDO PGI

Tergeste Olive Oil PDO

Descrizione del prodotto Tergeste Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Tergeste DOP è ottenuto dai frutti dell’olivo della varietà Belica o Bianchera, presente negli oliveti per almeno il 20%, e delle varietà Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino, presenti, da sole o congiuntamente, per il restante 80%.

Metodo di produzione Tergeste Olio D.O.P.

La raccolta delle olive deve avvenire nel periodo compreso fra l’inizio dell’invaiatura e il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, manualmente o con mezzi meccanici. Le olive devono essere trasportate al frantoio e conservate in recipienti rigidi ed areati fino alla molitura, che deve avvenire entro tre giorni dalla raccolta. Durante il processo di trasformazione, la temperatura della pasta non deve superare i 30°C e per la “gramolatura” può essere utilizzata esclusivamente acqua.

Aspetto e sapore Tergeste Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Tergeste DOP presenta un colore oro-verde. L’odore risulta fruttato medio mentre il sapore è fruttato, con sensazione di piccante che varia da leggera a media.

Gastronomia Tergeste Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva è un alimento facilmente deperibile che necessita di una corretta conservazione per mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche. è dunque opportuno conservarlo in ambienti freschi e al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 14 e 18°C, lontano da fonti di calore e da prodotti che emanano particolari odori. È inoltre consigliabile consumarlo entro 4-6 mesi dalla spremitura, per gustarlo nel periodo di massima espressione del suo sapore. L’olio extravergine di oliva Tergeste DOP ha un sapore delicato, avvolgente, spesso contraddistinto da note di pomodoro verde ed è in grado di esaltare, con equilibrio, gli aromi e i sapori delle pietanze. Grazie a quest’ultima caratteristica è un abbinamento ideale per preparazioni differenti: insalate, creme di verdura, zuppe, paste asciutte, riso o pesci bolliti.

Commercializzazione Tergeste Olio D.O.P.

Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia olio extravergine di oliva Tergeste DOP. È commercializzato all’interno di recipienti o in bottiglie di vetro di capacità non superiore ad 1 l. Sulle etichette delle confezioni deve essere indicata obbligatoriamente l’annata di produzione.

Nota distintiva Tergeste Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Tergeste DOP si caratterizza per un livello di acidità massima totale di 0,5 g per 100 g di olio, un punteggio al panel test maggiore o uguale a 6,8 ed un livello di polifenoli totali maggiore o uguale a 100 mg/kg.

Storia Tergeste Olio D.O.P.

La coltivazione dell’olivo nel Triestino risale all’epoca preromana, introdotta presumibilmente dai coloni fenici e greci. Furono però i Romani ad investire nello sviluppo dell’olivicoltura, estendendo la coltivazione ed arrivando a dotare ogni podere di un torchio per la spremitura delle olive. Dopo la crisi produttiva intervenuta con il crollo dell’Impero Romano, fu l’Impero Bizantino a segnare la ripresa dell’attività oleicola.

Zona di produzione Tergeste Olio D.O.P.

La zona di produzione, trasformazione e confezionamento dell’olio extravergine di oliva Tergeste DOP interessa l’intero territorio della provincia di Trieste, nella regione Friuli Venezia Giulia.

Disciplinare di produzione - Tergeste DOP

Articolo 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta “Tergeste" è riservata agli olii extravergine di oliva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
Varietà di olivo 
La denominazione di origine protetta “Tergeste” è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni: 
- Belica o Bianchera, in quantità non inferiore al 20%; 
- Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino, Pendolino da sole o congiuntamente per la differenza.

Articolo 3.
Zona di produzione 
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine a denominazione di origine protetta "Tergeste" comprende i territori della provincia di Trieste idonei a conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare. 
Tale zona comprende, il territorio amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti comuni: 
Trieste/Trst, Muggia/Milje, Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, San Dorligo della Valle/Dolina, Sgonico/Zgonik, Monrupino/Repentabor. 
la zona è così delimitata: 
- ad Est dal confine con la Slovenia 
- ad Ovest dalla provincia di Gorizia 
- a Nord dal confine con la Slovenia 
- a Sud dalla costa Adriatica

Articolo 4.
Caratteristiche di coltivazione 
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta “Tergeste” devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative all’olio derivato. 
2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate. 
3) Le olive devono essere raccolte a partire dall’inizio dell’invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
4) Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati nella zona di produzione descritta nell’art. 3. 
5) La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica. 
6) La produzione massima di olive riferite a coltura specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine “Tergeste” non devono superare i 65 quintali di olive per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio delle olive non può essere superiore al 22%.

Articolo 5.
Modalità di oleificazione 
1) Le operazioni di confezionamento dell’olio devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale delimitata nel precedente art.3. 
2) Per l’estrazione dell’olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il più fedelmente possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto. 
3) Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni: 
- la temperatura della pasta non deve superare i 30° C; 
- durante la gramolatura è consentito soltanto l’uso di acqua; 
- tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali, sapori od odori; 
- per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche. 
4) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro le 36 ore dal conferimento delle olive al frantoio. 
5) Nei frantoi le olive saranno conservate in locali sufficientemente aereati.

Articolo 6.
Caratteristiche al consumo 
L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Tergeste” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: 
colore: oro-verde; 
odore: fruttato medio; 
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante; 
punteggio al panel test: ≥ 6,8 con i seguenti parametri sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante superiore o uguale a 1; 
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio; 
numero perossidi ≤ 12 meq 02/kg 
acido oleico ≥ 74 % 
acido linoleico ≤ 9 % 
polifenoli totali ≥ 100 mg/kg 
Delta K ≤ 0,01 
K270 ≤ 0,20 
K230 ≤ 2,30

Articolo 7.
Designazione e presentazione 
1) Alla denominazione di origine protetta di cui all’articolo 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “fine”, “scelto”, “superiore”, “selezionato”. 
2) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 
3) L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda. 
4) E’ consentito l’uso di altre indicazioni geografiche riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all’articolo 1. 
5) Il nome della denominazione di origine protetta “Tergeste” deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. 
6) L’olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta “Tergeste” deve essere immesso al consumo in bottiglie di capacità non superiore ad un litro, con l'esclusione di contenitori di resina e plastica. 
7) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui è ottenuto l’olio. 
8) In etichetta, di seguito alla denominazione di origine protetta, potrà comparire la traduzione letterale in lingua slovena dell'indicazione del prodotto.