Descrizione del prodotto Sardegna Olio D.O.P.
L’olio extravergine di oliva Sardegna DOP è ottenuto dai frutti dell’olivo delle varietà Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro e Semidana, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, per almeno l’80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti per il restante 20%.
Metodo di produzione Sardegna Olio D.O.P.
La raccolta delle olive deve tenersi nel periodo compreso fra l’inizio della maturazione ed il 31 gennaio di ogni anno. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta con la tecnica della “brucatura” oppure con mezzi meccanici. Le olive devono essere trasportate al frantoio e conservate in idonei recipienti areati e in ambienti freschi, lontano da odori sgradevoli, riparati da vento, acqua e da rischi di gelate. La molitura deve avvenire entro due giorni dalla raccolta. Durante il processo di trasformazione non possono essere utilizzati prodotti ad azione chimica e biochimica, né ad azione meccanica, ed è inoltre vietato il metodo del ripasso. La fase di gramolatura, durante la quale la temperatura non deve essere superiore ai 30°C, può durare non più di 75 minuti.
Aspetto e sapore Sardegna Olio D.O.P.
L’olio extravergine di oliva Sardegna DOP ha un colore dal verde al giallo, con variazioni cromatiche nel tempo. L’odore è fruttato e il sapore, anch’esso fruttato, presenta sentori di amaro e piccante.
Gastronomia Sardegna Olio D.O.P.
L’olio extravergine di oliva è un alimento facilmente deperibile che necessita di una corretta conservazione per mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche. è dunque opportuno conservarlo in ambienti freschi e al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 14 e 18°C, lontano da fonti di calore e da prodotti che emanano particolari odori. È inoltre consigliabile consumarlo entro 4-6 mesi dalla spremitura, per gustarlo nel periodo di massima espressione del suo sapore. L’olio extravergine di oliva Sardegna DOP, per il suo gusto intensamente aromatico, è ideale in abbinamento a crostini di fegato, carni rosse grigliate, zuppe e salse.
Commercializzazione Sardegna Olio D.O.P.
Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia olio extravergine di oliva Sardegna DOP. È commercializzato in recipienti o in bottiglie di capacità non superiore a 5 l. In etichetta deve essere riportata l’annata di produzione delle olive.
Nota distintiva Sardegna Olio D.O.P.
L’olio extravergine di oliva Sardegna DOP si caratterizza per un livello di acidità in acido oleico minore di 0,5%, un punteggio al panel test maggiore o uguale a 7 ed un livello di polifenoli totali maggiore di 100 ppm.
Storia Sardegna Olio D.O.P.
La coltivazione dell’olivo nel territorio dell’olio extravergine di oliva Sardegna DOP fu introdotta, molto probabilmente, da popolazioni di origine minoica, tra l’VIII ed il VII secolo a.C. Un significativo sviluppo economico della produzione di olio si è invece registrato in epoca romana, quando vennero anche utilizzati i primi torchi per l’estrazione dell’olio. Dopo la crisi seguita alla caduta dell’Impero Romano, l’attività oleicola ha conosciuto diverse fasi di crescita e stagnazione, che hanno attraversato i secoli fino all’ultima fase critica, registrata negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso. Attualmente l’olivicoltura in Sardegna sta vivendo una nuova fase di positivo sviluppo, orientata alla produzione di oli qualitativamente pregiati.
Zona di produzione Sardegna Olio D.O.P.
La zona di produzione, trasformazione e confezionamento dell’olio extravergine di oliva Sardegna DOP comprende tutto il territorio della regione Sardegna.
Disciplinare di produzione - Sardegna DOP
Articolo 1.
La Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" è riservata all’olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all’art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell’elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell’olio D.O.P. “Sardegna” comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Cagliari:
Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Sant’Andrea Frius, Santadi, Sardara,
Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.
Provincia di Oristano:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò D’arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant’Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.
Provincia di Nuoro:
Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai,
Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpè, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili.
Provincia di Sassari:
Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant’Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinità d’Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.
Articolo 3.
La Denominazione di Origine Protetta “Sardegna” è riservata all’olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti nell’oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l’80%: Bosana , Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varietà minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.
In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.
Articolo 4.
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio a Denominazione di Origine Protetta “Sardegna”, di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate al successivo art.5 atte a conferire alle olive e all’olio le tradizionali caratteristiche qualitative.
Articolo 5.
Nella zona di produzione dell’olio a Denominazione d’Origine Protetta “Sardegna” l’andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna è tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate è di circa 550/600 mm all’anno.
Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l’aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Ciò concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell’ulivo.
I terreni olivetati compresi nei comuni di cui all’art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. “Sardegna”.
Il substrato di coltura delle aree di produzione è, in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell’olivo e conferire un’adeguata omogeneità e caratterizzazione del prodotto.
Per la lotta ai parassiti dell’olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell’aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all’uso di erbicidi.
Articolo 6.
Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. “Sardegna” è ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha.
La resa massima delle olive in olio è del 22%.
Articolo 7.
La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l’inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:
la “brucatura” dalla pianta;
la raccolta con mezzi meccanici.
In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E’ vietato l’uso di prodotti di abscissione.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualità originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall’acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro 2 giorni dalla raccolta.
Articolo 8.
L’estrazione dell’olio extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" deve avvenire nel luogo di produzione, in frantoi
riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all’art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualità organolettica.
È vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio.
È vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso.
La temperatura massima di gramolazione consentita è pari a 30°C; la durata massima della gramolazione consentita è pari a 75 minuti.
Articolo 9.
L'olio a Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
acidità in acido oleico < 0,5%;
numero di perossidi < 15;
polifenoli totali ppm > 100;
tocoferoli ppm > 100;
colore dal verde al giallo con variazione cromatica nel tempo;
odore di fruttato;
sapore di fruttato con sentori di amaro e di piccante;
panel test > 7 e altri parametri secondo la metodica di cui all’allegato 12 del Reg. CE 2568/91, e comunque nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 10.
Alla Denominazione di Origine Protetta "Sardegna" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione, ivi compresi gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”, “genuino”.
E' tuttavia consentito l’uso di nomi di fattorie e di aziende purchè non abbiano significato laudativo nè siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
Articolo 11.
L'olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 può essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacità non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. "Sardegna" , nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all’art. 2. L’olio extravergine di cui all’art.1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall’aria.
Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n.1) costituito da un’oliva dalla quale stilla una goccia d’olio che, con le foglie dell’ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna.
Il carattere tipografico della dicitura “Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.” , che circonda l’ellisse dell’oliva, è Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.