By Dop Italian Food on Mercoledì, 06 Maggio 2015
Category: Olio DOP e IGP

Terra d' Otranto Olio D.O.P.

Descrizione del prodotto Terra d' Otranto Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP è ottenuto dai frutti delle varietà di olivo Cellina di Nardò e Ogliarola, presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 60%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Metodo di produzione Terra d' Otranto Olio D.O.P.

La raccolta delle olive deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione non può superare le 12 tonnellate per ettaro per gli impianti intensivi. Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

Aspetto e sapore Terra d' Otranto Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP ha un colore verde o giallo con leggeri riflessi verdi. L’odore è fruttato medio con leggera sensazione di foglia ed il sapore anch’esso fruttato presenta un leggero sentore di amaro e piccante.

Gastronomia Terra d' Otranto Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva è un alimento facilmente deperibile che necessita di una corretta conservazione per mantenere intatte le sue caratteristiche organolettiche. è dunque opportuno conservarlo in ambienti freschi e al riparo dalla luce, ad una temperatura compresa fra 14 e 18°C, lontano da fonti di calore e da prodotti che emanino particolari odori. è inoltre consigliabile consumarlo entro 4-6 mesi dalla spremitura, per gustarlo nel periodo di massima espressione del suo sapore. L’olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP ha un gusto intensamente aromatico che lo rende ottimo per condire primi piatti a base di pasta di grano duro, verdure bollite e legumi, oltre che su secondi piatti a base sia di carne che di pesce.

Commercializzazione Terra d' Otranto Olio D.O.P.

Il prodotto è immesso in commercio nella tipologia olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP. È commercializzato in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a 5 l. L’etichetta deve recare obbligatoriamente l’anno di produzione delle olive ed il logo del prodotto abbinato alla dicitura olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP.

Nota distintiva Terra d' Otranto Olio D.O.P.

L’olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP si caratterizza per un livello di acidità massima totale di 0,8 g per 100 g di olio ed un punteggio al panel test maggiore o uguale a 6,5.C/o CCIAA via Petraglione, 5

Storia Terra d' Otranto Olio D.O.P.

L’olivicoltura nella zona del Salento si sviluppa in epoca antichissima: già 8.000 anni fa i primi abitanti di queste terre coltivavano l’olivo. In seguito, nel corso dei secoli, la produzione locale ha tratto beneficio dagli apporti della tradizione oleicola di Messapi e Fenici, Greci e Romani. Le prime attività di commercializzazione dell’olio risalgono al Medioevo, per iniziativa dei monaci Basilari, seguaci appunto di San Basilio. Sempre loro l’idea di identificare questa zona, estesa ad arco dalle Murge al punto di convergenza tra il Mar Ionio e l’Adriatico, con il nome Terra d’Otranto. Nel Rinascimento, la qualità dell’olio della zona era tale da essere apprezzato ed esportato fino addirittura ai confini dell’Impero Ottomano.

Zona di produzione Terra d' Otranto Olio D.O.P.

La zona di produzione, trasformazione e confezionamento dell’olio extravergine di oliva Terra d’Otranto DOP comprende l’intero territorio della provincia di Lecce ed il territorio di diversi comuni delle province di Taranto e Brindisi, nella regione Puglia.

Disciplinare di produzione - Tergeste DOP

Articolo 1.
(denominazione)
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2.
(varietà di olivo)
La denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” è riservata all’olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti: Cellina di
Nardò e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese o Salentina) per almeno il 60%.
Possono, altresì concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 40%.

Articolo 3.
(zona di produzione)
1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva, di cui all’art. 1, comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione, compresi nell’intero territorio amministrativo delle provincie di Lecce e nel territorio della provincia di Taranto con l’esclusione dei seguenti Comuni: Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte e la porzione del Comune di Taranto censita al catasto con la lettera A nonché, nei seguenti Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Cellino S. Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna.
La zona geografica sopracitata si estende ad arco insinuandosi fra i mari Jonio ed Adriatico, dalle Murge tarantine e dalle estreme pendici brindisini delle Murge di Sud-Est, per il tavoliere di Lecce, per finire nelle Serre, alla confluenza dei due mari.

Articolo 4.
(caratteristiche di coltivazione)
1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione dell’olio extra vergine di oliva di cui al’art. 1, devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
Sono pertanto idonei gli oliveti situati entro un limite altimetrico di 517 metri s.l.m., i cui terreni, di origine calcarea del Cretaceo, con lembi di calcari del Terziario inferiore e medio ed estesi sedimenti calcareo-sabbiosi-argillosi del Pliocene e del Pleistocene, appartengono alle terre brune o rosse, spesso presenti in lembi alternati, poggianti su rocce calcaree.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
E’ consentita una densità massima di 400 piante per ettaro.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine, di cui all’art.1, deve essere effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno.
3) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 non può superare Kg. 12.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

Articolo 5.
(modalità di oleificazione)
1) La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione diorigine controllata “Terra d’Otranto” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 1 dell’art.3.
2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all’art.1 deve avvenire direttamente dalla pianta.
3) Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento dioli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
4) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro due giorni dalla raccolta delle olive.

Articolo 6.
(caratteristiche al consumo)
1) All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Terra d’Otranto” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde o giallo con leggeri riflessi verdi:
odore: di fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) di oliva al giusto grado di maturazione con leggera sensazione di foglia;
sapore: fruttato medio (mediana dell’attributo compresa fra i valori di 3 e 6) con sensazione di oliva al giusto gradi di maturazione. Media o leggera sensazione di piccante e di amaro a seconda dell’epoca di raccolta (mediana degli attributi con valori superiori allo 0 e fino a 6).
Inoltre, a seconda dell’epoca di raccolta e della prevalenza varietale, il fruttato si integra con le sensazioni di foglia di olivo, erba appena sfalciata, cardo/carciofo/cicoria per l’Ogliarola, oppure pomodoro/frutta di bosco per la Cellina.
Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;
numero di perossidi: <= 14 Meq O2
K232 : <= 2,20
K270: <= 0,170
Acido linoleico: <= 13%
Acido linolenico: <= 0,8
Acido oleico :> = 70%
Valore del campesterolo: <= 3,50
Trinoleina: <= 0,30

Articolo 7.
(designazione e presentazione)
1) Alla denominazione di origine controllata di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compreso gli aggettivi: “fine”, “scelto”, “selezionato”, “superiore”.
2) E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3) L’uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell’azienda olivicola o nell’associazione di aziende olivicole o nell’impresa olivicola situate nell’area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell’azienda e se l’oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell’aienda medesima. 
4) Le operazioni di confezionamento dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all’art.1 devono avvenire nell’ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell’art.3.
5) L’uso di altre indicazioni geografiche riferiti a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l’olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all’art.1.
6) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all’art.1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell’etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.
7) L’olio extravergine di oliva di cui all’art.1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.
8) E’ obbligatorio indicare in etichetta l’annata di produzione delle olive da cui l’olio è ottenuto.